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Sez. 1, Sentenza n. 24362 del 23/06/2025 Cc. (dep. 02/07/2025) Rv. 288161-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Violazione del contraddittorio - Annullamento con rinvio - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288161-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, se ne deve disporre l'annullamento con rinvio, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. per i casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a decreto emesso "de plano", con il quale, pur non ricorrendo alcuno dei casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., veniva dichiarata inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione speciale di cui all'art. 47-quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)