Sez. 1, Sentenza n. 325 del 26/02/1965 (Rv. 310545 - 01)
FALLIMENTO - CAMBIALE - TRATTA NON ACCETTATA - FALLIMENTO DEL TRAENTE - EFFETTI - POTERI DEL CURATORE.*
FALLIMENTO - CAMBIALE - TRATTA NON ACCETTATA - FALLIMENTO DEL TRAENTE - EFFETTI - POTERI DEL CURATORE.*
Il fallimento del traente, intervenuto prima dell'accettazione della tratta da parte del trattario, interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento insita nell'emissione di una cambiale tratta, onde il pagamento eseguito dal trattario che non abbia accettato la tratta, non e riferibile al traente fallito. Il curatore del fallimento non ha, pertanto, a norma dell'art. 44 della legge sulla disciplina del fallimento, Azione contro il portatore della tratta per la restituzione della somma da costui ricevuta dal trattario dopo la dichiarazione di fallimentò ma puo soltanto agire contro il trattario per il recupero del credito del fallito.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)