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Sez. 1, Sentenza n. 9705 del 29/09/1998 (Rv. 519234 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Tratta non accettata - Fallimento del traente - Pagamento del trattario al presentatore del titolo - Effetti - Ripetizione di indebito - Indebito soggettivo - "Ex latere accipientis" - Disciplina dell'indebito oggettivo - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519234-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

In caso di ancora non intervenuta accettazione della tratta da parte del trattario, il fallimento del traente, determina l'inoperatività della delegazione di pagamento, insita nella emissione della tratta. Ne consegue il ripristino del diritto del delegante di ricevere direttamente dal trattario il pagamento dovutogli, e, quindi, la configurabilità, con applicazione della relativa disciplina, dell'indebito oggettivo - cui è riconducibile l'indebito soggettivo "ex latere accipientis" - nel caso di pagamento effettuato dal trattario non accettante al presentatore del titolo emesso dal fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)