Sez. U, Sentenza n. 11549 del 16/11/1998 (Rv. 520742 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Pendenza di giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. - Proposizione del regolamento preventivo - Ammissibilità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il principio secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita che formi oggetto della domanda, ma anche a quella, implicita, inerente sia all'esistenza e alla validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, sia in particolare, alla giurisdizione del giudice che quella decisione ha emesso, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge. Consegue che è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., atteso che l'efficacia di giudicato non viene meno a seguito dell'opposizione tardivamente proposta, ferma restando la possibilità di impugnare nelle vie ordinarie, anche per motivi attinenti alla giurisdizione, la sentenza che all'esito del giudizio riconosca fondata l'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)