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Sez. U, Sentenza n. 3286 del 03/06/1985 (Rv. 440951 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DECRETO INGIUNTIVO DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - IMPLICITA AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - MANCATA OPPOSIZIONE - AUTORITÀ DI GIUDICATO - CONSEGUENZE SULLA DOMANDA RELATIVA A COMPONENTI INTEGRATIVE DEL CREDITO.*
Stato
decisa il 1985-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440951-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - DECRETO INGIUNTIVO DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - IMPLICITA AFFERMAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - MANCATA OPPOSIZIONE - AUTORITÀ DI GIUDICATO - CONSEGUENZE SULLA DOMANDA RELATIVA A COMPONENTI INTEGRATIVE DEL CREDITO.*

Il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del tribunale, per il pagamento di spettanze retributive inerenti al rapporto di lavoro con un ente pubblico, contiene un'implicita affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sulle pretese che trovano titolo immediato e diretto nel suddetto rapporto, e, pertanto, ove acquisti autorità di giudicato, per effetto di mancata opposizione, rende incontestabile la giurisdizione del predetto giudice sulla domanda rivolta a far valere componenti integrative dell'indicato credito, quali quelle per rivalutazione monetaria ed interessi. (V 3006/83, mass n 427921; (V 2436/83, mass n 427303).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)