Sez. 3, Sentenza n. 4388 del 07/03/2016 (Rv. 639203 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Omessa pronuncia sulla domanda - Onere dell'appellante - Riproposizione della domanda non esaminata - Sufficienza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
In caso di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto della domanda, l'appellante, ai fini della specificità del motivo di gravame, deve soltanto reiterare la richiesta non esaminata in prime cure, stante l'assenza di qualsivoglia motivazione sulla quale costruire la doglianza; tale soluzione, consentendo al giudice di appello di decidere sulla domanda non considerata in primo grado, risponde anche ad esigenze di economia e concentrazione processuale, posto che, ove venisse invece dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione (per difetto di specificità), la parte conserverebbe la facoltà di riproporre la domanda dichiarata inammissibile in un separato giudizio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)