Sez. 1, Sentenza n. 8605 del 05/09/1997 (Rv. 507606 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Relativa a una delle domande introdotta in causa - Facoltà della parte - Impugnazione o riproposizione della domanda in separato giudizio - Dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione censurante il vizio di omessa pronuncia - Riproposizione della domanda in separato giudizio - Ammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA
In caso di omessa pronuncia su una delle domande introdotte in causa, la parte ha il diritto di denunciare l'omissione in sede di gravame, ovvero di coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinuncia implicita alla pretesa, correlabile al mancato esperimento del gravame, ha valore meramente processuale e non sostanziale, onde, nel separato giudizio successivamente introdotto, non potrà essere opposta una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per omessa pronuncia; non costituiscono ostacolo alla riproposizione della domanda in primo grado neppure una impugnazione non validamente introdotta (e tale dichiarata), non potendo la preclusione all'esercizio del diritto derivare da pronunzie che concludano un processo per ragioni attinenti solo la sua promuovibilità o proseguibilità e potendosi ritenere operante il principio della cosiddetta "consumazione dell'impugnazione" soltanto rispetto al medesimo mezzo di gravame. Ne consegue che, dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo censurante il vizio di omessa pronunzia, la parte conserva il diritto di riproporre la domanda in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)