Sez. U, Sentenza n. 2 del 00/00/1958 Ud. (dep. 25/01/1958) Rv. 098004 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - È CONDIZIONE DI ESISTENZA DEL REATO - BANCAROTTA SEMPLICE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - NECESSITÀ DEL RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - È CONDIZIONE DI ESISTENZA DEL REATO - BANCAROTTA SEMPLICE - AMNISTIA - APPLICABILITÀ - NECESSITÀ DEL RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.*
La dichiarazione di fallimento, rispetto ai fatti di bancarotta che siano anteriori alla sua pronuncia, costituisce una condizione di esistenza del reato, oltre a determinare la punibilità. Pertanto si differenzia concettualmente dalla condizione obiettiva di punibilità, perché mentre queste presuppongono un reato già perfetto oggettivamente e soggettivamente, essa inerisce, invece, così intimamente alla struttura del reato da qualificare quei fatti, i quali, come fatti di bancarotta sarebbero penalmente irrilevanti fuori del fallimento. Segnando la dichiarazione di fallimento il momento consumativo del reato di bancarotta, e cioè il momento in cui si realizza la fattispecie penale, ne discende, che ove essa sia successiva alla data di applicazione di un decreto di amnistia, detto beneficio è inoperante per il reato di bancarotta semplice, non potendosi ritenere estinto per amnistia un reato che non esista nel momento in cui questa è intervenuta.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)