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Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017 Ud. (dep. 22/03/2017) Rv. 269388 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta prefallimentare - Natura della sentenza dichiarativa di fallimento - Condizione obiettiva di punibilità - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269388-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la dichiarazione di fallimento, ponendosi come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente, costituisce una condizione obiettiva di punibilità, che circoscrive l'area di illiceità penale alle sole ipotesi nelle quali, alle condotte del debitore, di per sè offensive degli interessi dei creditori, segua la dichiarazione di fallimento. (In motivazione, la Corte ha richiamato la sentenza n. 1085 del 1988 Corte cost. quanto al sottrarsi delle condizioni obiettive di punibilità alla regola della rimproverabilità ex art. 27, comma primo, Cost.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)