Sez. 1, Sentenza n. 2558 del 05/12/1970 (Rv. 348899 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DEI BENI - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE EDIFICABILI - INDAGINE PER LA VALUTAZIONE - CRITERI - QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, SEZIONE VALUTAZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DEI BENI - DISTINZIONE TRA FONDI RUSTICI ED AREE EDIFICABILI - INDAGINE PER LA VALUTAZIONE - CRITERI - QUESTIONE DI DIRITTO - ESCLUSIONE - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE, SEZIONE VALUTAZIONI.*
L'indagine diretta a stabilire, ai fini delle imposte sui trasferimenti di ricchezza, se un fondo sia 'rusticò oppure 'edificabilè deve essere fatta caso per caso, tenendo conto dello stato dei terreni in base alla loro natura e caratteristiche nonche in base a quelle della zona circostante, e costituisce pertanto un accertamento di fatto che non esorbita dalla Competenza della commissione provinciale delle imposte Sezione valutazioni, in quanto non importa di per se la risoluzione di quesiti di carattere giuridico. Una volta individuata, invero, la categoria di appartenenza del bene trasferito, con operazione di natura eminentemente tecnica, non occorre alcun'altra indagine di natura propriamente giuridica per determinare il criterio di tassazione, appunto perche quest'ultimo discende dalla qualificazione del fondo preso in considerazione senza bisogno di risolvere alcun ulteriore quesito di diritto. (Conf 446'69, mass 338515 3026'68, mass 335888 2207'68, mass 334415 V 2737'68, 335332 1241'67, mass n 327753 2216'70, mass n 348357).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Legge 20/10/1954 num. 1044 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)