Sez. 2, Sentenza n. 149 del 22/01/1969 (Rv. 338055 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ESTINZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI IMPUGNAZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO DI APPELLO - ORDINANZA AMMISSIVA DI NUOVI MEZZI DI PROVA PER CHIARIRE UNA DETERMINATA SITUAZIONE DI FATTO - EFFICACIA MODIFICATIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ESTINZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI IMPUGNAZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO DI APPELLO - ORDINANZA AMMISSIVA DI NUOVI MEZZI DI PROVA PER CHIARIRE UNA DETERMINATA SITUAZIONE DI FATTO - EFFICACIA MODIFICATIVA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Non puo attribuirsi efficacia modificativa della sentenza di primo grado, prevista dall'art 338 cod. proc. civ., per il caso di Estinzione del procedimento di appello, ad un'ordinanza con la quale il giudice di secondo grado abbia ammesso dei nuovi mezzi di prova, per chiarire una situazione di fatto, attraverso l'acquisizione di nuovi validi elementi di giudizio, trattandosi di provvedimento di per se inidoneo a pregiudicare la decisione della causa ed inidoneo, a definire le questioni risolte con la pronuncia di primo grado ed a modificare gli effetti di questa. (V 4276-57 946-52 2419-49).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 338
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)