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Sez. 1, Sentenza n. 1405 del 03/03/1980 (Rv. 404952 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - RIFERIMENTO AD ATTI PROCESSUALI INCIDENTI SULLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA IMPUGNATA - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NECESSARIA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404952-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - RIFERIMENTO AD ATTI PROCESSUALI INCIDENTI SULLE STATUIZIONI DELLA SENTENZA IMPUGNATA - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NECESSARIA - ININFLUENZA.*

L'art 338 cod proc civ, il quale, dopo aver stabilito che la Estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, fa salvi i casi in cui ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel corso del procedimento estinto, si riferisce ad Atti processuali di carattere non meramente ordinatorio, che abbiano inciso sulle statuizioni della sentenza di primo grado, operandone sostituzione o modificazione parziale. Fra gli indicati casi, pertanto, non puo essere compresa l'ipotesi del provvedimento di sospensione necessaria del processo, reso a norma dell'art 295 cod proc civ, il quale comporta solo la possibilita di una modifica della sentenza impugnata, in esito al giudizio di natura pregiudiziale, ma non modifica attualmente la sentenza stessa, nemmeno per quanto attiene la sussistenza dei requisiti di detta sospensione, che dovra essere ratificata dalla sentenza susseguente. (V 149/69, mass n 338055).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 338

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)