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Sez. 1, Sentenza n. 1584 del 10/03/1980 (Rv. 405156 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - VENDITA DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE - PREZZO RICAVATO - IMPUTAZIONE AI VARI COMPONENTI DELLO STABILIMENTO STESSO - REALIZZO IMMOBILIARE E REALIZZO MOBILIARE - DISTINZIONE - MACCHINARI ADERENTI AL FABBRICATO - NATURA.*
Stato
decisa il 1980-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405156-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - VENDITA DI UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE - PREZZO RICAVATO - IMPUTAZIONE AI VARI COMPONENTI DELLO STABILIMENTO STESSO - REALIZZO IMMOBILIARE E REALIZZO MOBILIARE - DISTINZIONE - MACCHINARI ADERENTI AL FABBRICATO - NATURA.*

Il prezzo ricavato dalla vendita dello stabilimento industriale dell'imprenditore fallito, e da imputarsi ai vari componenti dello stabilimento stesso secondo le proporzioni desumibili dalla ordinanza di vendita, deve essere considerato, anche al fine della delimitazione dell'oggetto dei privilegi, come realizzo immobiliare, per la parte riferibile agli immobili ed ai macchinari che vi siano organicamente incorporati, e come realizzo mobiliare per tutti gli altri beni. A tal fine, l'indicata organica incorporazione dei macchinari non ricorre per il solo fatto che essi siano aderenti al fabbricato, con mezzi aventi la funzione di ottenere la stabilita necessaria al loro funzionamento, ma postula una connessione fisica fra gli uni e l'altro, integrante la formazione di un bene complesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2555, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)