Sez. 4, Sentenza n. 2622 del 28/02/1986 Ud. (dep. 05/04/1986) Rv. 172319 - 01
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICAZIONE - REATI PUNITI CON PENE CONGIUNTE - MODALITÀ.*
PENA - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - APPLICAZIONE - REATI PUNITI CON PENE CONGIUNTE - MODALITÀ.*
L'applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 77 legge 689 del 1981 va effettuata anche nel caso di reato punibile con la pena detentiva e congiuntamente con la pena pecuniaria con l'effetto, in tal caso, che la prima viene sostituita e la seconda deve essere convertita in pena detentiva e, sommata all'altra, va sostituita con la sanzione pecuniaria corrispondente oppure con la libertà controllata. (Conf mass n 165129; (contra mass n 171328).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 132, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 132, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 60 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)