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Sez. 4, Sentenza n. 12702 del 27/05/1986 Ud. (dep. 14/11/1986) Rv. 174267 - 01

PENA - IN GENERE - REATO PUNITO CON PENA CONGIUNTA - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ ALLA SOLA PENA DETENTIVA - PENA PECUNIARIA - MODALITÀ.*
Stato
decisa il 1986-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174267-01

PENA - IN GENERE - REATO PUNITO CON PENA CONGIUNTA - SANZIONE SOSTITUTIVA - APPLICABILITÀ ALLA SOLA PENA DETENTIVA - PENA PECUNIARIA - MODALITÀ.*

A norma dell'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) è possibile la sostituzione di pena detentiva breve anche se questa sia comminata congiuntamente a pena pecuniaria. Tale pena, per l'inapplicabilità ad essa della sostituzione, resta ferma e va aggiunta alla pena sostituita. (V mass n 172319; (V mass n 172031; (V mass n 172009; (contra mass n 171965).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)