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Sez. 3, Sentenza n. 289 del 26/10/1995 Ud. (dep. 12/01/1996) Rv. 203722 - 01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Contumacia dell'imputato - Ordinanza dichiarativa - Successiva prova dell'impedimento | Impedimento addotto prima della conclusione della discussione finale - Valutazione da parte del giudice - Obbligo - Omessa valutazione - Nullità assoluta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203722-01

Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Contumacia dell'imputato - Ordinanza dichiarativa - Successiva prova dell'impedimento

L'imputato può far pervenire la prova del legittimo impedimento a comparire fino al termine di conclusione della discussione dibattimentale ed il collegio ha l'obbligo di valutare l'impedimento addotto e all'esito o revocare la contumacia o confermare la precedente ordinanza con un nuovo provvedimento. L'omessa valutazione dell'impedimento addotto comporta nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)