Sez. 2, Sentenza n. 12564 del 09/05/2000 Ud. (dep. 02/12/2000) Rv. 218571 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - SUCCESSIVA PROVA DELL'IMPEDIMENTO | Valutazione da parte del giudice - Necessità - Omessa valutazione - Nullità - Sussistenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - CONTUMACIA DELL'IMPUTATO - ORDINANZA DICHIARATIVA - SUCCESSIVA PROVA DELL'IMPEDIMENTO
In tema di impedimento dell'imputato a comparire in giudizio, qualora la documentazione relativa al dedotto impedimento concerna l'imputato, già dichiarato contumace, e sia presentata prima della decisione, il giudice non può esimersi, a pena di nullità assoluta ex art. 178 cod. proc. pen., dal procedere al vaglio di detta documentazione, al fine di disporre il rinvio o la sospensione del dibattimento, ove la valutazione sia positiva, ovvero, nel caso contrario, il rigetto della relativa richiesta da pronunziarsi con apposita ordinanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)