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Sez. 2, Sentenza n. 14177 del 27/06/2011 (Rv. 618438 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Nozione - Condizione dell'azione - Conseguenze - Effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio - Questione di merito - Configurabilità - Effetti - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie in tema di divisione ereditaria.
Stato
decisa il 2011-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618438-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse rilevare come questione di legittimazione "ad causam" la deduzione, mai effettuata in precedenza dal ricorrente nel corso del giudizio di divisione, dell'avvenuta cessione della quota indivisa dei beni ereditari, da farsi valere, invece, nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)