Sez. L, Sentenza n. 1335 del 26/01/2015 (Rv. 634303 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Controversia in tema di mancata assunzione tra il lavoratore e il datore di lavoro - Riparto dell'onere probatorio - Potere del giudice di disapplicare il provvedimento amministrativo di avviamento - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio, il lavoratore che impugni la mancata assunzione deve dedurre e provare esclusivamente l'iscrizione nell'albo di cui alla legge 29 marzo 1985, n. 113, e l'esistenza di un atto di avviamento al lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare l'insussistenza nella propria organizzazione del posto corrispondente alla mansione assegnata al lavoratore, sicché al giudice ordinario è devoluto il sindacato incidentale sulla legittimità dell'atto di avviamento, con il conseguente potere di disporne la disapplicazione.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 29/03/1985 num. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)