Sez. 6, Sentenza n. 41090 del 18/07/2013 Ud. (dep. 04/10/2013) Rv. 256609 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività di cosiddetto piccolo spaccio - Attenuante del fatto di lieve entità - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonchè di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna che aveva negato l'attenuante in parola in presenza di un sequestro di 50 grammi di hashish).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)