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Sez. 4, Sentenza n. 22643 del 21/05/2008 Ud. (dep. 05/06/2008) Rv. 240854 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante del fatto di lieve entità - Parametri di riferimento - Natura della sostanza - Possibile rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240854-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di sostanze stupefacenti, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del <<fatto di lieve entità>> è possibile attribuire rilievo non soltanto alla maggiore o minore purezza della sostanza, ma anche alla natura della stessa (in quanto il D.M. 11 aprile 2006, nel fissare la "quantità massima detenibile" di droga, ha fatto ricorso per le principali sostanze ad un "moltiplicatore variabile" della "dose media singola", determinato, per le sostanze ritenute meno pericolose, in termini più ampi), sempre che non risultino ostativi gli altri parametri indicati nell'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990.

Riferimenti normativi: DM Sanità 11/04/2006, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)