Sez. 1, Sentenza n. 13100 del 23/12/1995 (Rv. 495199 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza della Corte d'appello - Impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge - Asserito contrasto dell'art. 17 legge n. 184 del 1983 con gli artt. 3 e 111 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184 - secondo cui contro le sentenze della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge - con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. Infatti, la diversità della disciplina processuale del giudizio di opposizione trova giustificazione nella peculiare natura della situazione giuridica dedotta, costituita dal diritto fondamentale del minore a crescere in maniera sana ed equilibrata, che richiede una rapida definizione del giudizio. D'altro canto la restrizione dell'ambito di proponibilità del ricorso per cassazione, con l'esclusione del controllo di sufficienza e razionalità della motivazione, non lede il principio di eguaglianza, ma anzi attua la necessaria differenziazione delle forme e dei modi della tutela giurisdizionale in relazione alla natura della situazione giuridica sostanziale dedotta.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)