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Sez. 1, Sentenza n. 21054 del 02/11/2004 (Rv. 577920 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Legittimazione - Genitore che non ha proposto opposizione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577920-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di adozione, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, quarto comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui preclude al genitore non opponente d'impugnare in appello la sentenza di rigetto dell'opposizione da altri proposta. La norma, invero, per un verso realizza un'ipotesi di bilanciamento tra contrapposti interessi (tra cui anche quello alla definizione rapida del giudizio) senza ledere diritti inviolabili, e in particolare quello dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli; per l'altro non impedisce che siano addotte nuove circostanze attestanti l'avvenuto recupero di condizioni adeguate per la crescita del figlio nella famiglia di origine, potendo gli eventuali mutamenti positivi essere segnalati dallo stesso genitore non opponente, la cui convocazione è possibile in appello, o dal pubblico ministero e dal curatore (parti necessarie nei giudizi di opposizione), o, infine, essere rilevati dal giudice d'ufficio, stante la natura pubblicistica della tutela degli interessi del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)