Sez. 4, Sentenza n. 0 del 24/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000) Rv. 218291 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Atti da allegare ai fini del controllo del gip e del Tribunale del riesame - Intercettazioni disposte in via di urgenza dal pubblico ministero e convalidate dal giudice - Trasmissione del solo decreto di convalida - Sufficienza - Necessità di trasmissione anche del precedente decreto del P. M. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In caso di intercettazioni disposte in via di urgenza dal pubblico ministero e soggette a convalida da parte del giudice, è sufficiente ai fini della richiesta di una misura cautelare e del successivo controllo da parte del Tribunale del riesame la trasmissione del solo decreto di convalida, che dà di per sè esaustiva e definitiva contezza della legalità delle intercettazioni effettuate, e non è necessario che venga trasmesso anche il precedente decreto del P. M.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)