Sez. 3, Sentenza n. 4589 del 03/09/1985 (Rv. 442051 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - COMUNICAZIONE AL COLTIVATORE - FORMA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - COMUNICAZIONE AL COLTIVATORE - FORMA.*
Nel regime anteriore alla legge n. 817 del 1971 per la prelazione agraria - come disciplinata dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - la comunicazione fatta al coltivatore deve contenere solo le indicazioni prescritte dal citato art. 8, e non la specifica enunciazione della contrattazione tra il proprietario-concedente ed il terzo, potendo questa desumersi aliunde, purché in modo idoneo.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)