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Sez. 3, Sentenza n. 4589 del 03/09/1985 (Rv. 442051 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - COMUNICAZIONE AL COLTIVATORE - FORMA.*
Stato
decisa il 1985-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442051-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 817 DEL 1971 - COMUNICAZIONE AL COLTIVATORE - FORMA.*

Nel regime anteriore alla legge n. 817 del 1971 per la prelazione agraria - come disciplinata dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - la comunicazione fatta al coltivatore deve contenere solo le indicazioni prescritte dal citato art. 8, e non la specifica enunciazione della contrattazione tra il proprietario-concedente ed il terzo, potendo questa desumersi aliunde, purché in modo idoneo.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)