Sez. 3, Sentenza n. 9551 del 12/11/1994 (Rv. 488569 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Trasmissione all'affittuario della proposta di contratto - Modalità stabilite dalla legge vigente all'epoca della "denuntiatio" - Applicabilità - "Denuntiatio" intervenuta anteriormente alla legge n. 817 del 1971 - Notifica della proposta di alienazione del fondo con modificazione del prezzo - Idoneità.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
In tema di prelazione agraria, le modalità della proposta di contratto che il concedente è tenuto a trasmettere all'affittuario per consentirgliene l'esercizio sono quelle stabilite dalla legge vigente all'epoca in cui viene compiuta la "denuntiatio", in base al generale principio "tempus regit actum", non derogato da alcuna disposizione in materia di prelazione e riscatto agrario. Pertanto, per una "denuntiatio" intervenuta anteriormente alla legge di modifica n. 817 del 1971 le forme sono quelle previste dal testo originario del quarto comma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, e cioè mediante la notificazione, con mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, della proposta di alienazione del fondo, contenente l'indicazione del prezzo, ma senza la trasmissione del preliminare di compravendita con il nome dell'acquirente, prescritta dalla legge n. 817 del 1971. (La S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuta utilmente effettuata la notificazione della proposta di alienazione del fondo, precedente all'entrata in vigore della legge n. 817 del 1971, contenente l'indicazione, all'affittuario, del terreno oggetto della proposta e del prezzo offerto - elementi rimasti immutati in sede di definitiva alienazione -, ed aveva giudicati irrilevanti sia la circostanza della non precisa individuazione dell'estensione del terreno, sia il sopravvenuto cambiamento del soggetto acquirente, sia l'omessa trasmissione del preliminare).
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)