Sez. 1, Sentenza n. 353 del 03/02/1976 (Rv. 379037 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RELAZIONE DEL CURATORE - RILEVANZA PROBATORIA - ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI ELEMENTI DI CONTROLLO DELLA RELAZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE - RELAZIONE DEL CURATORE - RILEVANZA PROBATORIA - ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI ELEMENTI DI CONTROLLO DELLA RELAZIONE - FACOLTA DEL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE.*
Il giudice dell'opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento puo trarre elementi di prova dalla relazione del curatore, la quale, per la finalita assegnatale dalla legge di fornire ogni piu ampio elemento di valutazione su tutto cio che possa interessare la procedura concorsuale, compresi i presupposti per la sua apertura e la sua prosecuzione e gli elementi utili ai fini dell'eventuale istruttoria penale, costituisce una legittima fonte d'informazione, che, ove non sia validamente contraddetta, ben puo concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Questi, se puo ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze della relazione predetta, non e tenuto, peraltro, ad acquisirne d'ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dal curatore. (Conf 3510/74, mass n 372030; (Conf 1516/73, mass n 364278).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)