diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14831 del 27/06/2006 (Rv. 590814 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conoscenza dello stato di insolvenza - Prova - Relazione del curatore - Utilizzazione - Ammissibilità - Acquisizione d'ufficio di prove a fini di verifica degli elementi offerti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590814-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, il giudice può trarre elementi di prova in ordine alla "scientia decoctionis" del convenuto dalla relazione del curatore, la quale, per la finalità assegnatagli dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale, costituisce una legittima fonte di informazione, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice. Questi peraltro, se può ammettere le prove che le altre parti deducono per contrastare le risultanze di detta relazione, non è tenuto ad acquisirne d'ufficio per controllare la rispondenza al vero degli elementi di valutazione offerti dal curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 33, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)