Sez. L - , Sentenza n. 6535 del 14/03/2017 (Rv. 643445 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Fondo di solidarietà ex d.m. n. 158 del 2000 - Retribuzione utile ai fini contributivi - Retribuzione effettiva - Irrilevanza - Fondamento - Conseguenze - Straordinario - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Ai fini dell’individuazione della retribuzione costituente la base di calcolo dei contributi previdenziali per il Fondo di solidarietà per il personale del credito, istituito presso l’INPS, l’art. 10, comma 7, del d.m. n. 158 del 2000 rinvia alle disposizioni contrattuali in vigore e, quindi, ad un concetto di retribuzione non comprensivo di emolumenti strettamente dipendenti dall’effettività delle prestazioni lavorative (nella specie, un trecentosessantasesimo della retribuzione annua per ogni giornata al momento della cessazione del rapporto), sicché il compenso per lavoro straordinario non concorre alla determinazione di detta base contributiva, come confermato dal disposto dell’art. 79 del c.c.n.l. del 11 luglio 1999 (“ratione temporis” applicabile), che non lo include tra le voci che compongono il trattamento economico.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 28/04/2000 num. 158 art. 10 com. 7, Contr. Coll. 11/07/1999 art. 79, Contr. Coll. 11/07/1999 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)