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Sez. 1, Sentenza n. 5294 del 05/05/1992 (Rv. 477090 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Verificazione | Opposizione - Conflitto tra creditori anteriori e posteriori alla dichiarazione di fallimento - Scrittura privata allegata a documentazione di un credito - Certezza e computabilità della data rispetto agli altri creditori - Soggezione alle regole di cui all'art. 2704, primo comma, cod. civ. - Titoli cambiari prodotti per l'azione cambiaria o quale prova a sostegno dell'azione causale - Predetta normativa - Estensibilità.
Stato
decisa il 1992-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477090-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Verificazione

Nel conflitto tra creditori anteriori, che concorrono, e creditori posteriori, che non partecipano, in sede di verifica o di opposizione allo stato passivo del fallimento, la scrittura privata allegata a documentazione di un credito è soggetta, rispetto agli altri creditori in qualità di terzi, alle regole dettate dall'art. 2704, primo comma, cod. civ. (in tema di certezza e computabilità della data), le quali possono essere fatte valere dal curatore, cui deve riconoscersi la qualifica di terzo indipendentemente dalla posizione in concreto assunta nel rapporto che faceva capo al fallito, sia cioè che eserciti un diritto che avrebbe potuto esercitare il fallito, sia che tuteli interessi della massa. Tali principi sono applicabili anche ai titoli cambiari, sia quando sono prodotti quale prova di una promessa di pagamento a persona determinata a sostegno dell'azione causale, sia quando venga esercitata l'azione cambiaria, contro l'obbligato principale o il traente, alla stregua del carattere costitutivo della scrittura contenente l'obbligazione cambiaria nei confronti del creditore cambiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 49, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)