Sez. 3, Sentenza n. 5867 del 08/11/1982 (Rv. 423621 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - SOMMA DI DENARO DA DEPOSITARE IN SOSTITUZIONE DEL BENE PIGNORATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - SOMMA DI DENARO DA DEPOSITARE IN SOSTITUZIONE DEL BENE PIGNORATO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In Sede di conversione del pignoramento, ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., per determinare la somma di denaro da depositare in sostituzione del bene pignorato, il giudice dell'esecuzione deve tener conto dei crediti risultanti dai documenti prodotti - indipendentemente da ogni contestazione sulla loro esistenza o sul loro ammontare, che può farsi esclusivamente in Sede di distribuzione a norma dell'art. 512 cod. proc. civ. -, delle spese già anticipate dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti e di quelle che saranno da costoro anticipate per la successiva fase della distribuzione, liquidando queste ultime sulla base degli Atti che ciascuno dei creditori dovrà ulteriormente compiere ed applicando la relativa tariffa professionale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)