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Sez. 3, Sentenza n. 12197 del 02/10/2001 (Rv. 549470 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Determinazione della somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate - Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Opposizione ex art. 617 - Ambito.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549470-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE

l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato a norma dell'art. 495 cod. proc. civ. concerne la verifica che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dall'art. 495 cod. proc. civ., mentre non riguarda l'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti, che è questione proponibile o in sede di distribuzione a norma dell'art. 512, ovvero mediante l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)