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Sez. L, Sentenza n. 6967 del 20/08/1987 (Rv. 455146 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - IPOTESI DI PARTICOLARE RAPPORTO CON ATTUAZIONE O DIFFICILE APPREZZABILITÀ DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - CRITERI ULTERIORI - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO TRA L'ENEL E COSIDDETTO LETTURISTA.*
Stato
decisa il 1987-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455146-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI - IPOTESI DI PARTICOLARE RAPPORTO CON ATTUAZIONE O DIFFICILE APPREZZABILITÀ DEL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - CRITERI ULTERIORI - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A RAPPORTO TRA L'ENEL E COSIDDETTO LETTURISTA.*

L'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è costituito dal vincolo della subordinazione inteso come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre, nel caso in cui, per le caratteristiche particolari del rapporto, vi sia un'attenuazione di tale vincolo ovvero il suo concreto atteggiarsi non sia agevolmente apprezzabile, possono soccorrere altri criteri consistenti nell'oggetto della prestazione (che, nel rapporto di lavoro subordinato, sono le stesse energie lavorative del dipendente e, nel rapporto di lavoro autonomo, è il risultato dell'attività organizzata del lavoratore), nell'esistenza, o meno, di un'organizzazione di impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, e nell'incidenza del rischio (che, nel rapporto di lavoro subordinato, grava sul datore di lavoro e, nel rapporto di lavoro autonomo, grava invece sul lavoratore). (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso il carattere subordinato nel rapporto di lavoro tra l'ENEL ed un cd. Letturista, addetto alla lettura dei contatori e all'esazione delle bollette). (V 3913/86, mass n 446747).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)