Sez. L, Sentenza n. 3913 del 12/06/1986 (Rv. 446747 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - ELEMENTI RILEVANTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - ELEMENTI RILEVANTI.*
Per la sussistenza del carattere della continuità del rapporto di lavoro subordinato, non è necessaria la predeterminazione di un orario di lavoro né occorre che l'opera sia prestata senza interruzione, essendo, invece, sufficiente la persistenza nel tempo dell'Obbligo giuridico di effettuare le prestazioni e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, mentre le modalità di esplicazione possono manifestarsi in modo diverso e variabile in relazione alle mansioni ed alle esigenze del servizio. (V 5807/81, mass n 416519; (V 4855/79, mass n 401467; (V 3802/79, mass n 400255; (V 3307/78, mass n 392735).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)