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Sez. 3, Ordinanza n. 17859 del 31/08/2011 (Rv. 619577 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Istanza di sospensione - Rigetto e dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione - Ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619577-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione, in sede di cognizione sommaria sull'istanza di sospensione che, oltre al rigetto di tale istanza, contenga anche una declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione proposta, atteso che, in tale fase, il giudice non è investito di poteri di decisione, essendo essi correlati al dovuto svolgimento della cognizione piena, ma esclusivamente del potere di emanare i provvedimenti propri della fase sommaria, consistenti nell'accogliere o respingere l'istanza di sospensione e, nell'opposizione agli atti esecutivi, nel dare i provvedimenti indilazionabili anche diversi dalla sospensione come previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche nell'ipotesi in cui il Tribunale in sede di reclamo, abbia qualificato il provvedimento del giudice dell'esecuzione come sentenza in senso sostanziale e abbia dichiarato l'inammissibilità del reclamo medesimo, attesa l'ininfluenza di tale valutazione sulla competenza della Corte di Cassazione in ordine all'ammissibilità del ricorso. Ne consegue, che la parte, come in tutte le altre ipotesi in cui il provvedimento sommario sull'istanza di sospensiva manchi della parte relativa alle disposizioni ordinatorie sull'instaurazione del successivo procedimento a cognizione piena, può formulare istanza d'integrazione ai sensi dell'art. 289 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)