Sez. 3, Ordinanza n. 20532 del 23/09/2009 (Rv. 611480 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Esaurimento della fase sommaria con l'adozione (o meno) dei provvedimenti indilazionabili o della sospensione della procedura esecutiva - Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito - Conseguenze - Impugnabilità del provvedimento ex art. 111, comma settimo, Cost. - Esclusione - Fondamento - Instaurazione della causa di merito anche a prescindere dalla concessione del termine o esperimento del procedimento di integrazione - Ammissibilità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE
In tema di opposizione agli atti esecutivi, nel regime dell'art. 618, comma secondo, cod. proc. civ., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i provvedimenti di cui al primo inciso del citato secondo comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l'iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell'esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell'art. 289 del codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 289, Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)