Sez. 3, Sentenza n. 5092 del 11/06/1987 (Rv. 453691 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - ESTENSIONE DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLO STESSO - NOVITÀ DELLA DOMANDA - NOTIFICA PERSONALMENTE AL CONTUMACE - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ DELLA CONDANNA DELL'ASSICURATORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO EXTRACONTRATTUALE - CHIAMATA IN GARANZIA DELL'ASSICURATORE - MANCATA COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - ESTENSIONE DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLO STESSO - NOVITÀ DELLA DOMANDA - NOTIFICA PERSONALMENTE AL CONTUMACE - NECESSITÀ - MANCANZA - NULLITÀ DELLA CONDANNA DELL'ASSICURATORE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio promosso per il risarcimento di danno extracontrattuale, la domanda con la quale il danneggiato estende la sua pretesa risarcitoria allo assicuratore del responsabile convenuto, da quest'ultimo chiamato in causa in garanzia ma non costituito, deve ritenersi "domanda nuova", che va notificata personalmente al contumace ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che ove, in Mancanza di tale incombente, il primo giudice abbia ugualmente pronunciato la condanna dell'assicuratore in solido con il detto convenuto, il giudice dell'appello deve annullare il relativo capo della sentenza senza rimessione della causa in primo grado, non rientrando il caso fra quelli previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. (V 7400524/74, mass n 368280; (V 7103435/71, mass n 355021).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)