Sez. 3, Sentenza n. 57 del 11/01/1989 (Rv. 461296 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DOMANDE NUOVE O RICONVENZIONALI PROPOSTE NEI CONFRONTI DEL CONTUMACE - ACCOGLIMENTO IN PRIMO GRADO - ANNULLAMENTO DEI RELATIVI CAPI DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DOMANDE NUOVE O RICONVENZIONALI PROPOSTE NEI CONFRONTI DEL CONTUMACE - ACCOGLIMENTO IN PRIMO GRADO - ANNULLAMENTO DEI RELATIVI CAPI DELLA SENTENZA - NECESSITÀ - RIMESSIONE DELLA CAUSA IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Qualora vengono proposte, nei confronti del contumace, domande nuove o riconvenzionali ed il giudice di primo grado, ancorché gli Atti che le contengono non siano stati notificati personalmente al contumace ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., le abbia accolte, il giudice dell'appello - salvo che per acquiescenza dell'interessato possa decidere nel merito anche con riguardo a tali domande - deve annullare i relativi capi della sentenza senza rimessione della causa in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. (V 5092/87, mass n 453691).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)