Sez. U, Ordinanza n. 1127 del 24/01/2003 (Rv. 559986 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Repressione della condotta antisindacale - Giudizio di opposizione contro il relativo decreto - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione nel corso di detto giudizio - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nel procedimento previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto adottato dal giudice sull'istanza di repressione della condotta antisindacale, posto che tale decreto, fino al momento in cui è definito il giudizio di opposizione, è un atto processuale provvisorio, che non può contenere una statuizione implicita, concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 26/11/1901 num. 353 art. 61, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)