Sez. U, Ordinanza n. 1761 del 07/02/2002 (Rv. 552140 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Repressione della condotta antisindacale - Giudizio di opposizione contro il relativo decreto - Regolamento preventivo di giurisdizione - Proposizione nel corso di detto giudizio - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile durante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto conclusivo del procedimento di repressione della condotta antisindacale "ex" art. 28 dello Statuto dei lavoratori, posto che tale decreto costituisce, fino al momento in cui venga confermato o revocato in sede di opposizione, un atto processuale provvisorio che non può contenere alcuna implicita statuizione concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 61, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)