Sez. 3, Sentenza n. 3034 del 12/03/1992 (Rv. 476228 - 01)
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Termini - Art. 47 commi secondo e terzo cod. proc. civ. - Disciplina - Sentenza trasmessa per la registrazione - Impossibilità per la parte interessata di prenderne visione ed ottenerne copia - Mancata previsione della sospensione del termine per l'istanza di regolamento di competenza - Contrasto con l'art. 24 della Costituzione - Questione - Manifesta infondatezza.
Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere
È manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 commi secondo e terzo cod. proc. civ. nella parte in cui assegna alla parte, per l'istanza di regolamento di competenza, il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, senza prevedere la sospensione di tale termine durante il periodo di tempo in cui la parte interessata non può prendere visione ed ottenere copia della sentenza perché trasmessa per la registrazione, atteso che, consentendo l'art. 66 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in deroga al precedente art. 8, il rilascio della sentenza anche prima della registrazione, quando è richiesto per la prosecuzione del giudizio, il rifiuto di rilascio della sentenza per la materiale impossibilità derivante dalla trasmissione dell'atto dell'Ufficio Registro è ricollegabile soltanto ad una situazione materiale di inottemperanza della norma, per la quale non può configurarsi questione di legittimità costituzionale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 47, Legge 24/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 66 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)