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Sez. 1, Sentenza n. 2183 del 26/02/2000 (Rv. 534445 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Termini - Per la proposizione del regolamento ad istanza di parte - Art. 47 comma secondo cod. proc. civ. - Disciplina - Sentenza trasmessa per la registrazione - Impossibilità per la parte interessata di conoscerne la motivazione - Mancata previsione della decorrenza del termine dalla notificazione di copia integrale della sentenza da impugnare - Contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Cost. - Questione - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534445-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza debba decorrere dalla notificazione di copia integrale della sentenza da impugnare, tenuto conto del fatto che la conoscenza della motivazione della sentenza agli effetti della proposizione del regolamento di competenza non è possibile se non dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro. Poiché l'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in deroga al precedente art. 8, consente il rilascio di copia della sentenza anche prima della registrazione quando ciò sia richiesto per la prosecuzione del giudizio, l'eventuale rifiuto di rilascio di copia della sentenza per la materiale impossibilità derivante dalla trasmissione dell'atto all'Ufficio del Registro è ricollegabile soltanto ad una situazione di materiale inottemperanza della norma, per la quale non può configurarsi questione di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)