Sez. 2, Sentenza n. 5085 del 07/11/1978 (Rv. 394846 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MURI PERIMETRALI - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO PER IL MIGLIOR GODIMENTO DEL PIANO O DELLA PORZIONE DI PIANO DI SUA ESCLUSIVA PROPRIETA - LIMITI - UTILIZZAZIONE PER L'UTILITA DI ALTRO IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - APPOGGIO DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI AL MURO COMUNE - INAMMISSIBILITA - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - MURI PERIMETRALI - UTILIZZABILITA DA PARTE DEL SINGOLO CONDOMINO PER IL MIGLIOR GODIMENTO DEL PIANO O DELLA PORZIONE DI PIANO DI SUA ESCLUSIVA PROPRIETA - LIMITI - UTILIZZAZIONE PER L'UTILITA DI ALTRO IMMOBILE DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI - ESCLUSIONE - APPOGGIO DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA ESCLUSIVA DI UNO DEI CONDOMINI AL MURO COMUNE - INAMMISSIBILITA - CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA.*
I muri perimetrali di un edificio in condominio possono essere utilizzati dal singolo condomino per il migliore godimento del piano o della porzione di piano di sua esclusiva proprieta, ma non possono essere utilizzati, senza il consenso di tutti i condomini, per l'utilita di altro immobile di proprieta esclusiva di uno dei condomini e costituente un'unita distinta rispetto all'edificio condominiale, in quanto cio comporterebbe la Costituzione di una servitu a carico del condominio, per la quale occorre il consenso di tutti i condomini. Pertanto, il condomino, che voglia appoggiare un fabbricato di sua esclusiva proprieta al muro comune di un edificio, di cui egli sia comproprietario, non puo farlo senza il consenso degli altri condomini, non essendo applicabile a tale fattispecie il disposto dell'art 884 cod civ, che attribuisce al comproprietario il diritto di appoggiare le sue costruzioni al muro comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 884, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)