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Sez. 2, Sentenza n. 16117 del 22/12/2000 (Rv. 542861 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) | Innesto di costruzione di proprietà esclusiva del condomino, distinta dall' edificio condominiale - Consenso di tutti i condomini - Necessità - Fondamento - Art. 884 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542861-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI)

Il condomino non può innestare sul muro perimetrale dell'edificio comune una costruzione di sua esclusiva proprietà se non ottiene il consenso di tutti i condomini perché tale muro è destinato al servizio esclusivo di detto edificio, di cui costituisce parte organica, e perciò ciascun condomino può usarne, ai sensi dell' art. 1102 cod. civ., per il miglior godimento della parte di fabbricato di sua proprietà esclusiva, ma non a favore di un' immobile distinto dall' edificio comune, non essendo applicabile l' art. 884 cod. civ. che consente al comproprietario del muro comune di appoggiarvi la costruzione di sua proprietà esclusiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 884, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)