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Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del 13/09/2024 (Rv. 672364-01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Trattenimento - Misure alternative disposte dal questore - Termine per la convalida - Natura perentoria.
Stato
decisa il 2024-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672364-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il termine di quarantotto ore, previsto per la comunicazione al giudice di pace e la successiva convalida, del provvedimento con cui il questore ha disposto misure alternative rispetto al trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza per i rimpatri, ha natura perentoria, con la conseguenza che una convalida disposta successivamente deve essere cassata senza rinvio, essendo giĆ  decorso il termine entro il quale la stessa poteva essere emanata.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)