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Sez. 1 - , Ordinanza n. 18409 del 28/06/2023 (Rv. 668302 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Trattenimento dello straniero - Misure alternative - Art. 14, comma 1-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 - Interpretazione alla luce della direttiva 2008/115/CE - Necessario scrutinio da parte del giudice di merito - Principio di proporzionalità - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668302-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di convalida del trattenimento di un cittadino extracomunitario, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione del giudice di pace che, nel convalidare il trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, non aveva tenuto conto del fatto che quest'ultimo aveva dichiarato, senza alcuna contestazione, di disporre di un passaporto in corso di validità, requisito necessario per l'adozione di misure alternative al trattenimento).

Costituzione art. 13, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)