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Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 04/04/2001 (Rv. 545490 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE | Diritto ad una quota della pensione di reversibilità - Spettanza al coniuge divorziato - Mancanza di una precedente pronuncia di liquidazione e condanna al versamento - Testo originario art. 9 legge 898/70.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545490-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE

Il testo originario dell'art. 9 della legge 898/1970, non richiedeva, per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, la già avvenuta liquidazione giudiziale di un assegno di divorzio, potendo essere accertata in sede di attribuzione della quota, l'esistenza al momento del decesso dell'ex coniuge, delle condizioni per ottenere l'assegno di divorzio.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/06/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)