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Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 28/04/1983 (Rv. 427830 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - SPETTANZA AL CONIUGE DIVORZIATO - MANCANZA DI UNA PRECEDENTE PRONUNCIA DI LIQUIDAZIONE E CONDANNA AL VERSAMENTO DEL PREDETTO ASSEGNO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427830-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - MORTE DELL'OBBLIGATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DELL'ASSEGNO PERIODICO - DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - SPETTANZA AL CONIUGE DIVORZIATO - MANCANZA DI UNA PRECEDENTE PRONUNCIA DI LIQUIDAZIONE E CONDANNA AL VERSAMENTO DEL PREDETTO ASSEGNO - IRRILEVANZA.*

L'attribuzione di una quota della pensione di riversibilità in favore del coniuge rispetto al quale è stato pronunciato il divorzio, prevista dall'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, per il caso di morte dell'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di divorzio, non postula una precedente pronuncia di liquidazione e condanna al versamento di tale assegno, tenuto conto che la suddetta norma non si esaurisce in uno strumento di conservazione della pregressa corresponsione dell'assegno di divorzio, ma introduce diritti nuovi ed autonomi, sulla base di presupposti non coincidenti con quelli della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati. (V 6045/81, mass nn 416836, 416837; (V 6396/80, mass n 410143; (Conf 754/79, mass n 396927).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)