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Sez. 1, Sentenza n. 3400 del 23/03/1995 (Rv. 491368 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - IN GENERE | Dispositivo contenente pronuncia favorevole alla parte - Comunicazione nella ipotesi di pronuncia sfavorevole - Termine breve - Decorrenza - Esclusione - Termine lungo ex art. 327 cod.proc.civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1995-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491368-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - DISPOSITIVO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la comunicazione - nella ipotesi di pronuncia sfavorevole - di una copia di dispositivo contenente pronuncia favorevole alla parte non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, anche se l'esatto tenore della decisione sia altrimenti accertabile, né rende applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 cod.proc.civ., atteso che ciò può affermarsi nel caso di comunicazione invalida, ma non nel caso in cui la comunicazione, validamente effettuata e comunque pervenuta al suo destinatario, contenga notizia tale da giustificare (ed anzi da imporre) l'inerzia dell'interessato in relazione tanto al termine breve quanto al termine lungo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)