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Sez. 5, Sentenza n. 3902 del 26/02/2004 (Rv. 570589 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Gravami avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo e secondo grado - Termini per proporlo - Termine breve ex art. 22 d.P.R. n. 636 del 1972 - Applicabilità - Termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570589-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972 (applicabile <ratione temporis>), il termine breve per proporre appello, fissato nell'art. 22, primo comma, è quello di <<sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione>>. Tale disposizione va interpretata nel senso che la comunicazione alle parti, a cura della segreteria, del (solo) dispositivo della decisione fa decorrere tale termine, ai sensi dell'art. 38, comma terzo; ma alla parte (anche solo parzialmente) vittoriosa, interessata ad accelerare ulteriormente la definizione del processo, è consentito <<provvedere direttamente alla notificazione della decisione>>, ai sensi dell'art. 38, comma quinto, con la conseguenza che eventuali negligenze commesse dalla segreteria della Commissione tributaria non pregiudicano l'aspirazione della parte diligente alla stabilità della decisione. In ogni caso, a tale termine breve, si affianca anche il termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della decisione, e desunto, in applicazione dell'art. 12 delle disp. Sulla legge in generale, dall'art. 327 cod. proc. Civ. (Applicazione del principio da parte della Corte di cassazione riferito ad appello depositato dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 546 del 1992, avvenuta il 15 gennaio 1993, ma prima della sua efficacia, riferita alla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, avvenuta il 1 aprile 1996, ai sensi dell'art. 80 di tale D. Lgs. n. 546, in relazione all'art. 42, D. Lgs. n. 545 del 1992, modificato dall'art. 1, lett. a), del D.L. n. 403 del 1995, convertito nella legge n. 495 del 1995, successiva al perfezionamento della fattispecie processuale esaminata).

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1992 num. 546 art. 80 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 545 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)